
Quali sono le differenze tra duvri e dvr? Cosa sapere
Il DVR è il documento di Valutazione dei Rischi, mentre il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.
Si tratta di due documenti spesso confusi tra loro. È vero che tra DUVRI e DVR ci sono elementi in comune, ma ciascun documento ha caratteristiche, peculiarità e campi di applicazione differenti.
In questo articolo, Labor Consulting ci parla delle differenze tra questi due documenti, soffermandosi sulle caratteristiche e le funzioni di ognuno.
Cos’è il DVR
Il DVR, Documento di Valutazione dei RIschi, individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.
A seguito della valutazione dei rischi, infatti, si definisce un piano di miglioramento che ha l’obiettivo di eliminarli, o quantomeno ridurli al minimo. In questo modo, si abbassano le probabilità che si verifichino incidenti o situazioni pericolose. Per ogni non conformità rilevata viene definito un tempo di attuazione.
Il datore di lavoro è il Responsabile della Valutazione dei Rischi e non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.
Indipendentemente dal settore di categoria, il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei, ecc.).
Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile.
Cos’è il DUVRI
Il DUVRI, Documento Unico dei Rischi da Interferenze, fa riferimento all’art.26 del D.Lgs 81/08, inerente agli obblighi legati a contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.
Si tratta quindi di un documento che deve racchiudere le misure da adottare per evitare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Si parla di rischi che possono verificarsi quando due realtà aziendali cooperano nello stesso ambiente di lavoro, ognuno svolgendo la propria attività. Non riguarda direttamente i rischi legati all’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.
Il DUVRI si allega al contratto d’opera o di appalto. Si tratta di un documento dinamico, che si adegua in base all’evoluzione dei lavori/servizi svolti . Va inoltre condiviso con tutti i soggetti coinvolti, sia in fase di avvio che durante il progetto, nel caso di variazioni. Si tratta di un documento obbligatorio quando le attività dell’appaltatore avvengono nello stesso luogo e nello stesso momento in cui si stanno svolgendo le attività aziendali. Si parla di sincronia spaziale e temporale.
Quando non SI APPLICA IL DUVRI:
- appalti di servizi di natura intellettuale (come consulenti o tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.);
- forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini/giorno. A meno che non comportino rischi di incendio di livello elevato o presenza di agenti cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive.
La redazione del DUVRI è responsabilità del datore di lavoro committente dell’appalto, che raccoglie le informazioni dai singoli contraenti ed elabora un documento da trasmettere poi ai vari destinatari.
Nel caso in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, è il soggetto che affida il contratto che deve occuparsi di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.