Per produttori ed utilizzatori di imballaggi
Produttori: produttori ed importatori di materie prime destinate ad imballaggi, gli importatori di imballaggi vuoti, fabbricanti, importatori e trasformatori di semilavorati destinati ad imballaggi.
Utilizzatori: acquirenti, riempitori di imballaggi vuoti, importatori di imballaggi pieni (merci imballate), gli auto-produttori (produttore di imballaggi per confezionare la propria merce), commercianti di imballaggi pieni (acquirenti/rivenditori di merci imballate), commercianti di imballaggi vuoti (acquistano in Italia e rivendono senza effettuare trasformazione).
- Aderire/Iscriversi al CONAI
- Effettuare la dichiarazione del contributo ambientale sulla base dei quantitativi di imballaggi/materiale da imballaggio IMPORTATI ed IMMESSI sul mercato nazionale. La comunicazione (con relativo versamento del contributo) dev’essere periodica e comunque entro l’anno a cui si riferisco i quantitativi delle importazioni.
Per tutte le aziende che appartengono alle categorie di PRODUTTORI OD UTILIZZATORI (come sopra definite) che, pur avendo effettuato importazioni di imballaggi pieni o materiali di imballaggio NON hanno provveduto alla dichiarazione del contributo c’è la possibilità di effettuare un unica comunicazione (definita “modello di autodenuncia”) che va a sanare tutti gli anni (dal 1998 ad oggi) in cui sono state effettuate importazioni non comunicate SENZA incorrere in sanzioni amministrative, però sarà richiesto il pagamento del contributo per tutti gli anni di importazione per cui NON è stato versato precedentemente.
Il calcolo del contributo viene effettuato sulla base dei quantitativi di imballaggio o materiale da imballaggio importati per ciascun anno moltiplicato per il costo (€/tonnellata) riportato nelle tabelle esplicative che è possibile trovare sul sito www.conai.org.
Il Consorziato che non abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione periodica e relativo versamento del contributo e che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell’applicazione della normativa CONAI, può avvalersi della procedura dell’”autodenuncia”(art.13, c.8 del Regolamento) a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell’avvio di controlli di cui all’art.11 del Regolamento.
Infatti, ferma restando l’applicazione degli interessi di mora dovuti (art.12) nessuna sanzione si applica nei confronti di colori i quali autodenuncino l’infrazione commessa (prima dell’avvio dei controlli) liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito entro 30 giorni dalla presentazione (tramite raccomandata A/R) della denuncia stessa.
Il nostro studio rimane a Vs disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito a quanto sopra esposto, oltre ad fornirVi la consulenza in materia e la possibilità di effettuare la compilazione dell’autodenuncia ed il calcolo del contributo.