Patente a Crediti – Lavori nei cantieri temporanei e mobili
A far data dal 01 ottobre 2024 , il D.L 19/2024 impone alle imprese e Lavoratori Autonomi operanti nei Cantieri Temporanei o Mobili il possesso obbligatorio della Patente a crediti
N.B: Non è prevista alcuna proroga della data di entrata in vigore del provvedimento.
- SOGGETTI OBBLIGATI
- Le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008. (intese quindi non solo le imprese edili ma anche, ad esempio, idraulici, elettricisti, giardinieri, fabbri, imbianchini, falegnami, serramentisti etc, che operano nell’ambito del cantiere sia per attività in appalto che in sub appalto)
- I lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti.
Sono esclusi dall’obbligo solo coloro che forniscono semplici prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali. Per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in paesi extra-UE, è prevista la presentazione di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti
Cos’è la PATENTE A CREDITI?
E’ uno strumento pensato per combattere il lavoro sommerso e migliorare la vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 19 D.Lgs. n. 81/2008: “Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 27 é sostituito …“), e non direttamente per essere utilizzato dalle imprese.
Il sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti, attraverso il quale è possibile monitorare costantemente il rispetto delle normative da parte delle imprese.
Dal 01 OTTOBRE 2024 Solo coloro che rispettano gli standard di sicurezza e contribuzione possono operare nei cantieri temporanei o mobili.
Modalità di Ottenimento della Patente
Il rilascio della patente è subordinato a sei requisiti fondamentali, da dimostrare al momento della domanda:
- Iscrizione alla Camera di Commercio.
- Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori autonomi.
- Regolarità contributiva (DURC).
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Certificazione di regolarità fiscale (DURF).
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.
A partire dal 01/10/2024, chi è soggetto all’obbligo potrà richiedere la patente tramite apposita piattaforma sul portale dell’Ispettorato del lavoro
Al fine di ottemperare all’obbligo del possesso della patente a crediti, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato(fac-simile autocertificazione )
La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’azienda a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale
CHI PRESENTA LA DOMANDA?
La domanda può essere presentata dal Legale Rappresentante dell’impresa o dal Lavoratore Autonomo, oppure da un soggetto munito di delega scritta )intermediario da loro delegato) accedendo con SPID personale o carta d’identità elettronica.
Le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in paesi extra-UE sono tenuti a presentare documentazione equivalente, riconosciuta in Italia, per ottenere la patente.
Il Decreto introduce la possibilità per le imprese di presentare autocertificazioni per alcuni requisiti. In particolare:
- L’iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva e fiscale possono essere autocertificate secondo le disposizioni dell’art. 46 del DPR 445/2000.
- Gli obblighi formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) possono essere attestati attraverso dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000..
Contenuti Informativi della Patente
L’articolo 2 del Decreto Ministeriale elenca in modo dettagliato i contenuti informativi della patente, che verrà rilasciata in formato digitale. La patente contiene le seguenti informazioni:
- Dati identificativi della persona giuridica o del lavoratore autonomo titolare della patente.
- Dati anagrafici del richiedente.
- Data di rilascio e numero della patente.
- Punteggio attribuito al momento del rilascio.
- Aggiornamento del punteggio al momento dell’interrogazione del portale.
- Esiti dei provvedimenti di sospensione della patente, in caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza.
- Esiti di provvedimenti definitivi di natura amministrativa o giurisdizionale che comportano la decurtazione dei crediti.
Le informazioni contenute nella patente sono accessibili non solo ai titolari, ma anche a soggetti terzi autorizzati, come le amministrazioni pubbliche, gli organismi paritetici, e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Le modalità di accesso sono regolate con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Sospensione della Patente
L’articolo 3 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 disciplina le circostanze e le modalità in cui può essere disposta la sospensione cautelare della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Questa sospensione rappresenta una misura straordinaria e viene applicata in caso di incidenti gravi legati a gravi violazioni delle norme di sicurezza, configurando in molti casi la colpa grave da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.
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