green pass e luoghi di lavoro: modifiche dopo conversione in legge del d.lgs.127 /2021

green pass e luoghi di lavoro: modifiche dopo conversione in legge del d.lgs.127 /2021

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.LGS.127 del 21/09/2021: ALCUNE MODIFICHE SULLE VERIFICHE E CONTROLLI GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO

Il giorno 17/11/2021  la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, riguardante lo svolgimento in sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati mediante l’impiego della certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

Modifiche rilevanti apportate al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127:

  1. “i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 e per tutta la durata della relativa validità sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro” e viene aggiunto che “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In questi casi, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro”
  2. nelle aziende del settore privato, l’impiego di certificazioni verdi COVID-19 è rivolto a “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni; per i lavoratori in somministrazione “la verifica del rispetto delle prescrizioni compete all’utilizzatore; è onere del somministratore, informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni”
  3. nelle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, fino al 31 dicembre 2021, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (precedentemente era rinnovabile una sola volta per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi)
  4. nelle campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, “i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

LABOR CONSULTING è a Vs disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti e redazione procedura “ad hoc” per la vs attività, così come per la redazione del protocollo anticontagio al costo da convenire in base alla specifica richiesta. Contattaci!