Valutazione rischio incendio: la nuova normativa in arrivo da ottobre 22

Valutazione rischio incendio: la nuova normativa in arrivo da ottobre 22

A settembre 2021 il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti decreti che vanno ad abrogare alcuni articoli contenuti nel DM 10 marzo 1998 e introducono numerose novità legislative per quanto riguarda la valutazione rischio incendio. I Decreti sopracitati sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale ad Ottobre 2021, pertanto l’entrata in vigore è per tutti OTTOBRE 2022.

Scopriamo cosa cambia nell’articolo di oggi di Labor Consulting.

In cosa consiste la nuova normativa

I DM 01/09/2021, DM 02/09/2021, DM 03/09/2021 modificano ed aggiornano l’approccio alla valutazione Rischio Incendio nei luoghi di lavoro; vengono forniti dei criteri generali di progettazione, criteri di gestione durante l’esercizio ed in caso di emergenza delle attività ai fini della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46 del D.Lgs.81/08. Sono inoltre fornite indicazioni sulla formazione ed informazione degli addetti designati dal datore di lavoro come addetti antincendio e sui requisiti e criteri formativi degli addetti alle installazioni e manutenzioni di impianti antincendio.

Il DM che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022 e sostituirà in toto le disposizioni fino ad ora in atto, fondate sul DM10/3/1998. Viene definito un vero e proprio “minicodice” per la sicurezza antincendio

Valutazione rischio incendio: facciamo un po’ di chiarezza

Con il DM 01/09/2021 si stabilisce che ogni intervento di manutenzione e di controllo su impianti e attrezzature antincendio dovrà essere effettuato esclusivamente da tecnici manutentori qualificati in possesso dei requisiti stabiliti nell’allegato II del DM 1/9/21. I datori di lavoro continueranno ad avere l’obbligo di tenere un apposito registro su cui segnare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Questo documento dovrà essere sempre a disposizione degli organi di controllo.

Il DM 2/09/2021 riguarda la gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e le misure di prevenzione e protezione da attuare durante le attività ed in emergenza; si passa dal concetto di lavoratori a quello di “occupanti”, quindi l’obbligo di redazione del  Piano di Emergenza, scatta per luoghi di lavoro:

  • ove sono occupati almeno 10 lavoratori (occupati a vario titolo);
  • soggetti a controlli dei Vigili del Fuoco (che rientrano allegato I del DPR 151/2011);
  • aperti al pubblico con la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

Il DM 2/09/2021 precisa inoltre l’obbligo di designazione, informazione, formazione, abilitazione ed aggiornamento periodico degli addetti antincendio; cambia la periodicità degli aggiornamenti da triennale a quinquennale

Decreto Ministeriale 03/09/21

Il DM 03/09/2021 invece sostituisce interamente il DM 10/03/1998 e si riferisce alla corretta progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio per le  attività classificate a Basso rischio incendio. Si tratta quindi di quei luoghi di lavoro che rispondono a queste caratteristiche:

  • affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti;
  • superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2;
  • piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota;

Inoltre, non devono essere

  • presenti o trattati materiali combustibili in quantità significative
  • presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;

Per le aziende si tratterà quindi di pianificare ed adottare un’adeguata Strategia Antincendio, adeguandosi ai requisiti e criteri del D.M. 3/9/2021 e ciò comporta la revisione/stesura della Valutazione del Rischio Incendio.

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