
Valutazione rischio incendio: la nuova normativa in arrivo da ottobre 22
A settembre 2021 il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti decreti che vanno ad abrogare alcuni articoli contenuti nel DM 10 marzo 1998 e introducono numerose novità legislative per quanto riguarda la valutazione rischio incendio. I Decreti sopracitati sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale ad Ottobre 2021, pertanto l’entrata in vigore è per tutti OTTOBRE 2022.
Scopriamo cosa cambia nell’articolo di oggi di Labor Consulting.
In cosa consiste la nuova normativa
I DM 01/09/2021, DM 02/09/2021, DM 03/09/2021 modificano ed aggiornano l’approccio alla valutazione Rischio Incendio nei luoghi di lavoro; vengono forniti dei criteri generali di progettazione, criteri di gestione durante l’esercizio ed in caso di emergenza delle attività ai fini della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46 del D.Lgs.81/08. Sono inoltre fornite indicazioni sulla formazione ed informazione degli addetti designati dal datore di lavoro come addetti antincendio e sui requisiti e criteri formativi degli addetti alle installazioni e manutenzioni di impianti antincendio.
Il DM che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022 e sostituirà in toto le disposizioni fino ad ora in atto, fondate sul DM10/3/1998. Viene definito un vero e proprio “minicodice” per la sicurezza antincendio
Valutazione rischio incendio: facciamo un po’ di chiarezza
Con il DM 01/09/2021 si stabilisce che ogni intervento di manutenzione e di controllo su impianti e attrezzature antincendio dovrà essere effettuato esclusivamente da tecnici manutentori qualificati in possesso dei requisiti stabiliti nell’allegato II del DM 1/9/21. I datori di lavoro continueranno ad avere l’obbligo di tenere un apposito registro su cui segnare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Questo documento dovrà essere sempre a disposizione degli organi di controllo.
Il DM 2/09/2021 riguarda la gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e le misure di prevenzione e protezione da attuare durante le attività ed in emergenza; si passa dal concetto di lavoratori a quello di “occupanti”, quindi l’obbligo di redazione del Piano di Emergenza, scatta per luoghi di lavoro:
- ove sono occupati almeno 10 lavoratori (occupati a vario titolo);
- soggetti a controlli dei Vigili del Fuoco (che rientrano allegato I del DPR 151/2011);
- aperti al pubblico con la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
Il DM 2/09/2021 precisa inoltre l’obbligo di designazione, informazione, formazione, abilitazione ed aggiornamento periodico degli addetti antincendio; cambia la periodicità degli aggiornamenti da triennale a quinquennale
Decreto Ministeriale 03/09/21
Il DM 03/09/2021 invece sostituisce interamente il DM 10/03/1998 e si riferisce alla corretta progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio per le attività classificate a Basso rischio incendio. Si tratta quindi di quei luoghi di lavoro che rispondono a queste caratteristiche:
- affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti;
- superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2;
- piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota;
Inoltre, non devono essere
- presenti o trattati materiali combustibili in quantità significative
- presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
Per le aziende si tratterà quindi di pianificare ed adottare un’adeguata Strategia Antincendio, adeguandosi ai requisiti e criteri del D.M. 3/9/2021 e ciò comporta la revisione/stesura della Valutazione del Rischio Incendio.
1 Comment
[…] cenno sui nuovi criteri di valutazione era già stato riportato nell’articolo precedente. Ora vogliamo focalizzarci sulla designazione addetti antincendio e loro […]
Comments are closed.