Valutazione rischio incendio e formazione addetti antincendio – Novità 2022

Valutazione rischio incendio e formazione addetti antincendio – Novità 2022

Dal 4 ottobre 2022 è in vigore il DM 02/09/2021 che prevede novità in materia di formazione addetti antincendio, ma anche nuove modalità di Valutazione del Rischio Incendio Aziendale.

Nell’articolo di oggi, Labor Consulting parla delle novità riguardo il rischio incendio, introducendo l’importanza della formazione aziendale a riguardo.

Cosa cambia per il datore di lavoro

 I DM 02/09/2021, DM 03/09/2021 modificano ed aggiornano l’approccio alla valutazione Rischio Incendio nei luoghi di lavoro.

Un cenno sui nuovi criteri di valutazione era già stato riportato nell’articolo precedente. Ora vogliamo focalizzarci sulla designazione addetti antincendio e loro formazione.

I decreti ministeriali hanno l’obiettivo di indicare modalità e criteri per la valutazione del rischio e formazione. Ma l’aspetto sanzionatorio è quello del D.Lgs.81/08 e s.m.i., pertanto al datore di lavoro inadempiente sono applicate le sanzioni spettanti per gli art.17, 46 del D.Lgs.81/08

Classificazione del livello di Rischio Incendio

Attività di livello 3 (R. Alto secondo vecchia normativa) : alcuni  esempi

  1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  2. fabbriche e depositi di esplosivi;
  3. centrali termoelettriche;
  4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  5. impianti e laboratori nucleari;
  6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
  7. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
  8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  9. interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  10. alberghi con oltre 200 posti letto;
  11. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  12. scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  13. uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  14. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  15. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  16. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Attività di livello 2 (R. Medio secondo vecchia normativa): alcuni esempi
  • I luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
  • i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Attività di livello 1 (R. Basso secondo vecchia normativa)

Rientrano in LIVELLO 1 TUTTE LE ATTIVITA’ NON presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Designazione addetti antincendio

Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare addetti antincendio all’esito della valutazione del rischio incendio; il numero di addetti è preferibilmente superiore a 1 e va scelto in base alle dimensioni aziendali; l’addetto antincendio deve essere designato anche considerando il giudizio di idoneità fornito dal medico competente

Criteri e Contenuti minimi dei corsi di formazione addetti antincendio:

Tutte le tipologie di corso prevedono una parte teorica in aula o in formazione antincendio e prevede una parte pratica solo in presenza.

  • Attività di livello 1: CORSO DI TIPO 1-FOR. DURATA 4 ORE, compresa verifica di apprendimento
  • Attività di livello 2 CORSO DI TIPO 2-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2. DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento.
  • Attività di livello 3 CORSO DI TIPO 3-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3. DURATA 16 ORE, compresa verifica di apprendimento.

Per l’addetto antincendio è previsto un aggiornamento ogni 5 anni, dalla data di entrata in vigore del DM 2/9/21 e dall’ultimo corso svolto, se successivo al 04/10/2022.
I corsi di aggiornamento sono così suddivisi:

  • Attività di livello 1: CORSO DI TIPO 1-FOR: DURATA 2 ORE, esercitazioni pratiche. NOVITA’: ESERCITAZIONE PRATICA SULL’USO DI ESTINTORI PORTATILI, non solo supporto video.
  • Attività di livello 2 CORSO DI TIPO 2-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI  LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento). NOVITA’: ESERCITAZIONE PRATICA SULL’USO DI ESTINTORI PORTATILI e MODALITA’ DI UTILIZZO NASPI E IDRANTI (con utilizzo acqua)
  • Attività di livello 3: CORSO DI TIPO 3-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento). NOVITA’: ESERCITAZIONE PRATICA SULL’USO DI ESTINTORI PORTATILI e MODALITA’ DI UTILIZZO NASPI E IDRANTI (con utilizzo acqua)

Per addetti antincendio di attività di livello 3 è previsto inoltre una verifica di idoneità tecnica al servizio antincendio che si consegue con attestazione da parte del comando VVFF territorialmente competente

Tutte le aziende devono pianificare e adottare un’adeguata Strategia Antincendio, adeguandosi ai requisiti e criteri del D.M. 2/9/2021 e D.M. 3/9/2021. Ciò comporta la stesura della Valutazione specifica del Rischio Incendio o revisione della valutazione rischio incendio già presente.

Per una valutazione del rischio incendio e corsi di formazione per addetti antincendio, contatta Labor Consulting e richiedi informazioni.